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- Amianto
Le FAV (Fibre Artificiali Vetrose), o MMMF (man-made mineral fibres), o MMVF (man-made vetrous fibres), sono ampiamente utilizzate in edilizia e in ambito industriale per le loro proprietà di isolamento, acustico e termico. Hanno avuto un maggior utilizzo con la messa al bando dell’amianto, con il quale talvolta si trovano associati (es. rivestimento tubazioni).
Negli ultimi anni, è aumentata la sensibilità relativamente alla loro pericolosità per la salute in ambito produttivo e relativamente a lavori di manutenzione o rimozione di manufatti degradati.
Con la manipolazione dei manufatti contenenti FAV in cattivo stato di conservazione si percepisce l’irritazione cutanea e delle mucose, se il materiale viene reso polverulento.
Dal punto di vista della classificazione normativa, è scomparso il termine “irritanti” perché si tratta di irritazione fisica e non chimica. La classificazione è legata alla loro sospetta o confermata cancerogenicità, a seconda che si tratti di lane minerali o di fibre ceramiche, rispettivamente. È possibile che le FAV siano esonerate dalla definizione di “sospetto cancerogeno” o di “cancerogeno” se la media dei loro diametri, ponderata per la lunghezza delle fibre, è superiore a 6 micron.
In ogni caso, è opportuno manipolarle con cautela, evitando la formazione di polvere, proteggendosi con guanti, occhiali e mascherine adeguati.
Nell’ambito della valutazione dei rischi, per stabilire la tipologia di cantiere da allestire per la loro rimozione oppure ai fini dello smaltimento dei rifiuti, può essere necessario richiedere ad Enti o a laboratori specializzati di classificare i materiali con FAV attraverso metodi di analisi in microscopia elettronica a scansione, con cui valutare la composizione chimica e il diametro delle fibre.
In merito alle lane minerali (quindi escludendo la fibra ceramica), per materiali successivi al 2005, è probabile che sia presente sulla loro scheda tecnica un marchio di certificazione, quali ad es. Euceb o Ral, che ne attesta la biosolubilità. In questo caso, il materiale è esonerato dalla definizione di “sospetto cancerogeno” e non sono da eseguire ulteriori analisi di laboratorio, se non richieste dall’Ente di controllo.
Per manufatti costituiti da lane minerali prodotte prima del 2005, è invece probabile che non si abbiano informazioni sulla loro biosolubilità, ed è pertanto necessario procedere alla classificazione tramite l’applicazione delle metodiche analitiche di cui sopra.
La normativa attuale non definisce un limite di esposizione per gli ambienti di vita e non prevede espressamente un monitoraggio al termine dei lavori di rimozione dei manufatti contenti FAV, come avviene per l’amianto, prima della restituzione dei locali, tuttavia, permangono gli obblighi di valutazione del rischio di cui al DLgs. 81/08. A discrezione dell’Ente di controllo, può essere richiesta una verifica della concentrazione di fibre nell’aria successivamente ai lavori eseguiti, in particolare nel caso di edifici scolastici o luoghi di pubblica utilità.
Note
Ultima modifica 23 Febbraio 2024