In che modo bisogna suddividere le spese di riscaldamento?

Il d.lgs 102/2014, all’articolo 9 comma 5 lettera d) come modificato dal DLgs 73/2020 (entrato in vigore il 29 luglio 2020) dice che:

”d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”

Le modifiche apportate tolgono l’obbligatorietà del calcolo attraverso la norma UNI 10200 e la necessità di  apposita relazione tecnica asseverata comprovante differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio (o l'edificio polifunzionale) superiori al 50 per cento, per attribuire la quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Infine, lo stesso punto d) dice che: “Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”.

Ciò vuol dire che sono validi i criteri di ripartizione che erano conformi alla legge prima dell’entrata in vigore del D. Lgs.73/20. Coloro che, alla data di entrata in vigore della norma (29 luglio 2020) avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge allora vigenti, non sono tenuti modificare il criterio legittimamente adottato.

Ultima modifica 05 Febbraio 2024