Esistono dei casi di deroga che consentono di installare un impianto termico autonomo in caso di distacco in edifici assoggettati all’obbligo di avere un impianto centralizzato?

Sì, ma sono limitati a pochi specifici casi previsti dallo "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con DGR 46-11968 del 4 agosto 2009.

È ammissibile l’installazione di un impianto autonomo a seguito del distacco dall’impianto centralizzato:

1)    negli edifici di cui alla Scheda 1 (E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari) ubicati nei Comuni turistici (come definiti da apposito provvedimento dell’Amministrazione provinciale a seguito della DGR 9-9082 del 16 aprile 2003) e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6. Tale rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT e pubblicato sul sito internet del singolo comune turistico;

1)    nelle attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l’installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4 della deliberazione di Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009 e agli eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa nazionale;

2)    qualora l’impianto termico centralizzato a servizio di unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1, per cause di forza maggiore non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio (ad esempio nel caso di sospensione della fornitura del combustibile per morosità). In tale caso, fermo restando che la soluzione progettuale scelta non può determinare un peggioramento sia delle prestazioni energetiche sia delle emissioni in atmosfera rispetto alla configurazione iniziale, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che confronti le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale scelta deve essere motivata mediante relazione tecnica, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

a)  impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

b)  impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

c)   le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;

d)  impianto centralizzato di cogenerazione;

e)  stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014.

 

In ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.

Ultima modifica 02 Febbraio 2024