- Tema
- Energia
- Impianti termici
Data di inserimento 20 Maggio 2024
I controlli possono essere di due tipi:
− interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
− controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.
1 Manutenzione dell’impianto termico
Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.
2 Controllo dell’efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:
a) il sistema di generazione dell’energia;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
La periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013 sotto riportate:
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica [kW] | Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) | Rapporto controllo di efficienza energetica |
---|---|---|---|---|
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10<P<100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P≥100 | 1 | |||
Generatori alimentati a gas metano o gpl | 10<P<100 | 4 | Rapporto tipo 1 | |
P≥100 | 2 | |||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12<P<100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P≥100 | 2 | |||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P≥12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica | P≥12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P>10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | Pel<50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel≥50 | 2 | Rapporto tipo 4 |
Per i modelli di rapporto di controllo e di efficienza energetica si fa riferimento alla DGR del 21/05/2021, n. 10-3262
Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).
Solo se la somma delle potenze ricade nei campi evidenziati si deve fare, per ciascun impianto, un controllo di efficienza energetica. Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.
Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:
− all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
− nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
− nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
Ultima modifica 20 Maggio 2024