Quali impianti devono essere verificati ai sensi del d.m. 1/12/1975?

Secondo l’art. 22 del d.m. 1/12/75, “gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h (116 kW), devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. (ora ARPA) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo” ogni cinque anni,

Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente.

Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.

Nel caso in cui non sia stato rilasciato il libretto matricolare da parte di INAIL (ex ISPESL), il responsabile dell’impianto deve comunque provvedere alla taratura dei dispositivi di sicurezza ai sensi della norma UNI 8364-3 del 2007 punto 5.10.1 o in alternativa, devono essere sostituiti.

 

OBBLIGO VERIFICA PERIODICA QUINQUENNALE GENERATORI DI CALORE
Luogo installazione impiantoP ≤35 kW         35 kW < P ≤ 116 kWP > 116 kWRiferimento legislativoSoggetto verificatore
Ambienti di vitaNOSI (solo per impianti dove esiste l'obbligo di nomina dell'amministratoreSIArt. 22 D.M. 1/12/1975ARPA PIEMONTE    **
Ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda sanitariaNO                         NOSIArt. 22 D.M. 1/12/1975ARPA PIEMONTE    **
Ambienti di lavoro (impianti asserviti ad un processo produttivo)NO                         NOSIArt. 71 comma 11 DlLgs 81/2008 e D.M. 11/04/2011ARPA PIEMONTE E SOGGETTI ABILITATI    **
**  Le verifiche periodiche potranno essere richieste solo ed esclusivamente successivamente la prima verifica sul luogo di impianto da parte dell'INAIL / ISPESL con rilascio del libretto matricolare

Ultima modifica 24 Maggio 2024