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- Energia
- Impianti termici
Data di inserimento 02 Febbraio 2024
Ai sensi DPR 74/13, art. 3, la temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:
• 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
• 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C (con - 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici.
Fanno eccezione gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili.
Attenzione, nel periodo di attivazione del Protocollo antismog, con livello 1 - Arancio e 2 - Rosso le temperature consentite possono variare in base all'ordinanza emessa del Sindaco del vostro Comune che recepisce la - Deliberazione della Giunta Regionale del 25 settembre 2020 n. 14-1996 "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo e dell'elenco dei comuni interessati, di cui alla D.G.R. 9 agosto 2019, n. 8-199, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2020/2021".
Ultima modifica 04 Dicembre 2024