- Tema
- Energia
- Impianti termici
Data di inserimento 05 Febbraio 2024
No, tranne per gli impianti con potenza > 3 MW, previa autorizzazione.
Per gli impianti con potenza inferiore ai 300 kW il divieto è dal 1/9/2007.
Gli impianti con potenza compresa tra i 300 kW ed i 3 MW potevano funzionare, in deroga, fino al 1/9/2017 alle seguenti condizioni:
- alla data del 26/8/2010 dovevano aver già conseguito le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni del titolo I parte V del d.lgs. 152/06, ricadendo precedentemente nell’ambito applicativo del titolo medesimo;
- i singoli terminali dovevano essere dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore;
- che fossero rispettati i limiti di emissione di NOx di 80 mg/kWh e di PM10 di 10 mg/kWh ai sensi della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968.
Ultima modifica 05 Febbraio 2024