- Tema
- Impianti termici
Data di inserimento 24 Ottobre 2023
Secondo il D.P.R. 74/2013 art. 6, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”) che è un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37: tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in un locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Ultima modifica 08 Ottobre 2024