- Tema
- Energia
- Impianti termici
Data di inserimento 05 Febbraio 2024
Secondo la DGR 10-3262, art.6 comma 1 e 2, nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del D.P.R. 74/2013 e s.m.i, o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il Responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all’Autorità Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dell’avvenuto adeguamento dell’impianto. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata, l’Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito della stessa al Responsabile dell’impianto.
Le indicazioni per l’adeguamento devono essere riportate sul REE nel campo previsto per le prescrizioni con i relativi termini.
Se durante l’intervento manutentivo prescritto si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti si applica quanto disposto all’art. 8, comma 7, del DPR 74/13 e s.m.i. e cioè si prescrive che il generatore debba essere sostituito entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Al proprietario dell’impianto, e per conoscenza al terzo responsabile, verrà inviata comunicazione con le prescrizioni di adeguamento o sostituzione previste dalla normativa vigente. L’autorità competente richiederà, eventualmente, ad Arpa di valutare la documentazione ricevuta o di effettuare una nuova ispezione.
Ultima modifica 05 Febbraio 2024