Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Relativamente alla valutazione ambientale delle componenti Radiazioni Ionizzanti e Non ionizzanti i contenuti del DPCM 27/12/88 (Allegato 2, Art. 5, punto H), relativi alla caratterizzazione delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti negli Studi di Impatto Ambientale (SIA), sono stati abrogati e assorbiti all'interno della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), imponendo un approccio non più settoriale ma globale e basato sul rischio, focalizzandosi su:
- Fattori ambientali d'impatto: La valutazione delle radiazioni non è più considerata una componente fisica a sé stante, ma deve essere esaminata in relazione diretta ai suoi effetti sulla popolazione e sulla salute umana (art. 5, comma 1, lett. c del D.Lgs. 152/2006).
Vulnerabilità del progetto: Il proponente deve analizzare la vulnerabilità del progetto, inclusi i rischi derivanti dall'esposizione o dall'emissione di agenti fisici come le radiazioni.
Radiazioni Non Ionizzanti (NIR) e Campi Elettromagnetici (CEM)
Per le radiazioni non ionizzanti (es. elettrodotti, antenne radio-TV, stazioni radio base), i contenuti tecnici sono integrati e guidati dal quadro normativo specialistico che si interfaccia con il Testo Unico Ambientale:
- Normativa di settore: I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono regolati dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dai relativi DPCM attuativi (es. DPCM 08/07/2003 per le frequenze della rete elettrica e delle telecomunicazioni).
Nel SIA: All'interno del SIA (seguendo l'Allegato VII) si deve presentare una modellistica previsionale dell'impatto elettromagnetico che dimostri il rispetto delle fasce di rispetto e dei limiti normativi, non più come semplice descrizione dello stato dei luoghi (come faceva il DPCM 88), ma stimando l'effetto cumulativo con altre sorgenti esistenti.
Radiazioni Ionizzanti
La valutazione ambientale delle radiazioni ionizzanti (es. centrali nucleari in decommissioning, depositi di scorie, impianti radiologici industriali o di ricerca) segue un binario fortemente integrato con la radioprotezione:
- Normativa di settore: Il riferimento portante è il D.Lgs. 101/2020 (che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom e abrogato il vecchio D.Lgs. 230/1995).
- Nel SIA: La valutazione dell'impatto radiologico ambientale deve quantificare la dose efficace per l'individuo rappresentativo della popolazione e dimostrare l'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione (principio ALARA), interfacciandosi con i monitoraggi della rete nazionale di sorveglianza della radioattività.
Note
Ultima modifica 03 Giugno 2026