Parere ex art. 214 comma 7-BIS del D.LGS 152/2006

La documentazione da presentare per il parere di Arpa in merito agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio è la seguente:

  • ubicazione dell’impianto (comune, indirizzo, riferimenti catastali);
  • capacità di trattamento complessiva (non eccedente le 80 tonnellate annue) e tipologia, modello e caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura utilizzata per il compostaggio;
  • elenco e distanza dall’impianto degli eventuali bersagli sensibili;
  • elenco delle utenze produttrici e dei soggetti conferenti all’impianto e dimostrazione del rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 214 c. 7-bis D.Lgs. 152/06;
  • elenco delle materie prime inserite nel processo: rifiuti da trattare identificati con i relativi codici EER (che devono rispettare i requisiti citati all'art. 214 c. 7-bis D.Lgs. 152/06), eventuali inoculi, ammendanti, etc...;
  • accorgimenti tecnici adottati per tutelare le matrici ambientali (suolo, aria, acque) e per abbattere l’impatto odorigeno, con riguardo a tutte le fasi di gestione dei rifiuti (rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione e rifiuti prodotti); in particolare, valutazione delle emissioni odorigene mediante redazione di una procedura estesa o semplificata (così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 309/2023, negli INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 272-BIS DEL DLGS 152/2006 IN MATERIA DI EMISSIONI ODORIGENE, per le nuove attività ad impatto odorigeno a seconda del sito di insediamento);
  • piano di utilizzo del compost prodotto, quantità, impieghi e destinazione dello stesso compost, frequenza analisi di controllo del compost prodotto in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs. 75/2010 
  •  gestione di tutti i rifiuti prodotti dall’impianto, compreso il compost fuori specifica;
  • indicazione della eventuale vincolistica esistente sull’area;
  • registro manutenzioni con relative schede di registrazione degli interventi, che specifichino gli strumenti analitici adottati per il monitoraggio dei processi di compostaggio, lo stato di taratura degli stessi e i parametri misurati;
  • relazione sulle modalità di dismissione dell’impianto;
  •  descrizione delle modalità di accesso al sito (orari di apertura, giorni lavorativi/settimana, mezzi di conferimento attesi e ammessi, eventuale documentazione richiesta al conferitore);
  • predisposizione di un regolamento di gestione dell’apparecchiatura indicante, tra le altre cose, il relativo Gestore.

La documentazione va inoltrata via pec al Dipartimento Territoriale competente:

 

Note

    Ultima modifica 23 Luglio 2025