L’emanazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, l'omologazione è effettuata dall'Arpa Piemonte (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Decreto della Giunta Regionale n. 7 - 4000 del 03 ottobre 2016), alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.
Oltre le omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Arpa Piemonte svolge su richiesta del datore di lavoro anche le verifiche straordinarie (art. 7 DPR 462/01).
Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.Art. 296
I luoghi in cui sono presenti atmosfere esplosive sono da considerarsi a pericolo d'esplosione. Per atmosfera esplosiva si intende una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta, come da definizione contenuta nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.288.
Sono inoltre da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quelli in cui sono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive considerate tali secondo la definizione del regolamento del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (tabella A punto 51 del Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 1958).
Sono sottoposte a obbligo di denuncia le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per la presenza di gas e vapori (che determinano la classificazione delle zone 0 e 1) e di polveri combustibili (che determinano la classificazioni delle zone 20 e 21). D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.296
Trasmissione della dichiarazione di conformità e degli allegati
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Documentazione necessaria per l’omologazione dell’impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione:
- Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità
- Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore dell’impianto, completa di allegati.
- Classificazione delle zone pericolose, forma e dimensioni, mediante l’uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, comprendente, tra l’altro: dati con le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze, dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell’ambiente, individuazione delle sorgenti d’emissione.
- Tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici, attraverso l’impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio se necessario. Devono essere compresi anche i dati relativi alle caratteristiche di componenti, circuiti e sistemi impiegati, che se necessario possono essere confrontati con quelli riportati sui certificati rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della direttiva 2014/34/UE recepita con il D.Lgs. n° 85, che il titolare dell’attività è tenuto a rendere disponibili.
- Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.
- Provvedimenti contro l’accumulo delle cariche elettrostatiche.
- Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici
- Registro dei controlli, previsti dalle norme in presenza dell’adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc).
Normativa
Le norme e le guide del Comitato Elettrotecnico Italiano
Guida CEI 0-14
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la Guida CEI 0-14 intitolata 'Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi'.
Redatta da un Gruppo di Lavoro del CEI su incarico del Ministero delle Attività Produttive, la guida intende uniformare, per quanto possibile, l'interpretazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, e di fornire indicazioni chiare circa:
i compiti degli Enti verificatori (ASL, Arpa e organismi abilitati);
i contenuti della documentazione tecnica relativa all'omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del Decreto citato.
Per ulteriori informazioni circa la Guida CEI 0-14 si visiti il sito Internet del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Note
Ultima modifica 17 Giugno 2024