I PCB furono prodotti a partire dagli anni ’30 ed utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori).
A partire dagli anni ’70 se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne vennero disciplinati progressivamente, in Italia con il DPR 216/1988, la produzione, la commercializzazione e l’impiego
Il controllo delle apparecchiature e olii usati (che sono, questi ultimi, sottoposti ai vincoli della norma se contengono una concentrazione di PCB maggiore di 25 mg/kg) contenenti PCB è inserito fra le attività svolte dall’Arpa nell’ambito dei controlli sui rifiuti, pur non essendo tali oggetti sempre dei rifiuti, in quanto talvolta ancora in uso presso le aziende.
L’Inventario delle apparecchiature contenenti PCB, previsto dal d. lgs. 209/99, è invece gestito dalla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti collocata presso Arpa. La volontà del legislatore è stata quella di costituire una banca dati di tali apparecchi, in modo da poterne controllare sia la pericolosità ambientale che l’avvenuto smaltimento nei tempi e nei modi prescritti dalla legge.
Ai sensi del D. Lgs n. 209 del 22 maggio 1999, i detentori di apparecchi e oli usati contenenti PCB (policlorobifenili) per un volume superiore a 5 dm3 devono comunicare, con cadenza biennale e ad ogni variazione intervenuta, alcune informazioni tecniche alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso l'Arpa ai fini di costituire un inventario delle apparecchiature.
Al fine di rammentare ai detentori delle apparecchiature gli obblighi di legge e di chiarire, ove possibile, situazioni rimaste in sospeso dopo le dichiarazioni iniziali non reiterate, la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di Arpa ha inviato a tutti i soggetti che risultavano dall’inventario essere ancora in possesso di apparecchiature contenenti PCB una apposita comunicazione nel mese di settembre 2009.
Attività di Arpa
Ai sensi del D.Lgs 209/99 i detentori di apparecchiature contenenti PCB sono tenuti a inviare una comunicazione biennale relativamente alla situazione degli apparecchi detenuti, nonché la comunicazione di avvenuto di smaltimento/trattamento entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Tali comunicazioni devono essere effettuate utilizzando la modulistica prevista dal D.M. 11.10.2001. I detentori sono inoltre soggetti a obbligo di etichettatura e di corretta gestione delle apparecchiature.
La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, in quanto detentrice dell’Inventario delle apparecchiature contenenti PCB, fornisce annualmente a ogni dipartimento provinciale gli elenchi dei detentori di apparecchiature contenenti PCB corredati da informazioni utili ai controlli.
I controlli effettuati presso i detentori, reali (cioè già presenti in inventario) o potenziali (cioè comunque in possesso di apparecchiature elettriche contenenti oli diatermici), riguardano la corretta tenuta delle apparecchiature e della documentazione (etichettature, manutenzioni, certificati di analisi, …) e la regolarità delle comunicazioni alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti previste dalla normativa ovvero la corrispondenza tra quanto presente in azienda e quanto dichiarato in Inventario. Il mancato rispetto della normativa comporta l’erogazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del d. lgs. 209/99.
A fine anno, in fase di rendicontazione, i vari dipartimenti restituiscono alla Sezione Regionale del Catasto gli elenchi dei soggetti controllati, oltre le eventuali anomalie riscontrate che vengono inserite nel database.
La Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ha informatizzato i dati in un apposito database, nel quale sono stati inseriti anche gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso i detentori.
Normativa
Le restrizioni in materia di immissione sul mercato di PCB furono regolate dalla Direttiva 85/467/CEE recepita in Italia dal DPR 216/1988 con i correlati DM 11/02/1989 e 17/01/1992. Le operazioni di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB sono regolate dalla Direttiva 96/59/CE recepita in Italia dal D. Lgs. 209/99, dal DM 11.10.2001 e dalla Legge 62/2005, la cosiddetta Legge Comunitaria 2004.
Gli apparecchi sono classificati in base al volume e alla concentrazione di PCB in:
- apparecchi con concentrazione di PCB maggiore di 0,05% (ossia > 500 mg/kg)
- apparecchi con concentrazione di PCB compresa tra 0,005% e 0,05% (ossia compresa tra 50 e 500 mg/kg)
- apparecchi con volume inferiore a 5 dm3 non soggetti ad inventario
- apparecchi con concentrazione di PCB minore di 0,005% (ossia < 50 mg/kg), esclusi dall’applicazione della normativa.
Per le apparecchiature non soggette ad inventario ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 209/99, cioè contenenti un volume di olio inferiore o uguale a 5 dm3, il detentore aveva l’obbligo di smaltimento entro il 31.12.2005. Tali apparecchiature non dovrebbero dunque più essere presenti sul territorio regionale.
Lo smaltimento delle apparecchiature soggette ad inventario, ai sensi del d. lgs. 209/99 e della legge 18 aprile 2005 n° 62, sarebbe dovuto avvenire nel rispetto del seguente programma temporale:
- dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2005;
- dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2007;
- dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31 dicembre 2009;
- i trasformatori (e non altri tipi di apparecchiature) che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del citato D.Lgs 209/99.
La Legge 62/2005 stabilisce anche che i soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono avviare le apparecchiature e gli oli allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del conferimento, per consentire il rispetto del limite di smaltimento di tutti gli apparecchi (anche quelli smaltiti nel 2009) entro il 2010, come prescritto dal D.Lgs. 209/99. Essa introduce inoltre l’obbligo di integrare la comunicazione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 209/99 con un programma temporale di smaltimento e con l’indicazione del percorso di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi.
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Note
Ultima modifica 01 Agosto 2024