In una valutazione di impatto ambientale le problematiche connesse all'ambiente idrico vengono affrontate distinguendo le acque superficiali da quelle sotterranee.
Ambiente idrico superficiale
I contenuti dell’Allegato II del DPCM 27/12/1988 relativi all'Ambiente Idrico Superficiale (storicamente disciplinati sotto la voce "Idrologia e idrogeologia / Acque superficiali") sono stati abrogati e integrati nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i..
Con l'introduzione del Testo Unico Ambientale e il recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), la valutazione dell'ambiente idrico si è evoluta in un sistema dinamico e integrato, che mette al centro lo stato ecologico globale e la salute degli ecosistemi.
Per le acque superficiali, il proponente deve stimare:
- Gli impatti significativi e i rischi: Compresi gli effetti derivanti da scarichi idrici, modificazioni idromorfologiche e variazioni del regime idraulico.
- La vulnerabilità e i rischi di incidenti: Impatti legati alla potenziale immissione accidentale di sostanze inquinanti pericolose nell'ambiente idrico.
- Il cumulo degli impatti: Valutazione degli effetti del progetto sommati a quelli di altre opere o pressioni antropiche già insistenti sullo stesso bacino idrografico.
In conformità con la Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, la qualificazione di un corpo idrico superficiale all'interno di una VIA si fonda su due criteri:
- Stato Ecologico: Valuta la complessità e la funzionalità degli ecosistemi acquatici. Si basa su Elementi di Qualità Biologica (EQB) come macroinvertebrati, diatomee, fauna ittica e macrofite, supportati da parametri idromorfologici e fisico-chimici a sostegno.
- Stato Chimico: Valuta il rispetto degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e pericolose normate a livello europeo Direttiva (2008/105/CE)
Da un punto di vista quantitativo le valutazioni di opere che prevedono derivazioni idriche o alterazioni d’alveo (es. dighe, centrali idroelettriche, captazioni industriali) devono dimostrare la salvaguardia del Deflusso Ecologico (evoluzione del vecchio DMV), necessario a garantire il mantenimento degli habitat fluviali a valle dell'opera.
Ambiente idrico sotterraneo
I contenuti dell’Allegato II del DPCM 27/12/1988 relativi all'Ambiente Idrico Sotterraneo risultano oggi superati e ricompresi nella disciplina organica introdotta dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, T.U.A.), Parte Seconda e Parte Terza, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).
Con il T.U.A., influenzato dalla Direttiva Europea sulle Acque Sotterranee (2006/118/CE), la valutazione ambientale si è evoluta verso la tutela integrata della risorsa, basata sulla protezione da impatti di natura quantitativa e qualitativa e sulla valutazione del rischio di contaminazione.
L'Allegato VII alla parte II del T.U.A. stabilisce i criteri per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA). Per le acque sotterranee occorre valutare:
- Vulnerabilità intrinseca e specifica dell’acquifero, intesa come il grado di sensibilità naturale dell'acquifero alla penetrazione di inquinanti dalla superficie.
- Rischi di impatto qualitativo e quantitativo, sia in fase di cantiere (es. scavi profondi che intercettano la falda, sversamenti accidentali) sia in fase di esercizio (es. barriere fisiche al deflusso idrico sotterraneo).
- Effetti cumulativi, derivanti dall’interazione del progetto con altri prelievi o potenziali fonti di pressione presenti nello stesso corpo idrico sotterraneo.
Inoltre, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (con particolare riferimento agli Allegati 1, 3 e 5), la caratterizzazione ambientale deve definire lo stato del corpo idrico sotterraneo attraverso due componenti:
- Stato Quantitativo: Verifica che i prelievi non superino la capacità di ricarica naturale a lungo termine dell'acquifero. L'abbassamento della piezometrica non deve causare inversioni di flusso o intrusioni saline (cuneo salino nelle aree costiere).
- Stato Chimico: Valuta la qualità dell'acqua rispetto e agli Standard di Qualità (SQ) e ai Valori Soglia (VS) definiti a livello nazionale e regionale per metalli, composti inorganici e contaminanti organici (es. solventi clorurati, idrocarburi) La valutazione della componente ambiente idrico sotterraneo nel SIA si interfaccia inoltre con la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Titolo V – Bonifiche). In presenza di aree contaminate o potenzialmente contaminate (es. siti industriali dismessi o SIN), il SIA deve integrare i dati disponibili (piani di caratterizzazione, analisi di rischio, valori di fondo) e tener conto delle condizioni ambientali pregresse.
Note
Ultima modifica 12 Giugno 2026