Compatibilità territoriale e ambientale

L’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 stabilisce che nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 del suddetto articolo valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, che si applica a:

a) insediamenti di nuovi stabilimenti;

b) modifiche a stabilimenti esistenti;

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Arpa Piemonte può essere chiamata a esprimere pareri di compatibilità territoriale e ambientale nell’ambito dell’elaborazione, da parte degli enti territoriali, degli strumenti di pianificazione del territorio, secondo i requisiti dal D.M. 9 maggio 2001 e della D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010. Tale attività consiste nella valutazione della compatibilità tra gli impatti potenziali derivanti dagli scenari incidentali ipotizzati dai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le vulnerabilità territoriali e ambientali presenti nelle aree limitrofe.

La metodologia si articola nelle seguenti fasi:

  • censimento degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dei cosiddetti sottosoglia;
  • identificazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili presenti;
  • determinazione degli scenari incidentali (di tipo termico, barico e/o tossico) e delle relative aree di danno
  • determinazione del danno ambientale
  • valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale

Note

    Ultima modifica 14 Giugno 2024