I terreni vegetali

In relazione alla possibilità di gestire all’esterno del sito terreni vegetali o terreni agrari come beni e
non come sottoprodotti o rifiuti, si riporta quanto definito dalla Legge regionale n. 23 del 17
novembre 2016 che disciplina le attività estrattive e si occupa di questo tema, in particolare all'art.
1 cc 7 e 8:
"art. 1 c. 7 - L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria
abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle
reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché
l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione,
non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa
contenute."
"art. 1 c. 8 - Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi
di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività
estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di
commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi."
In merito alle attività agricole di movimentazione terre e rocce (es. livellamenti, arature profonde o
altre lavorazioni sempre attinenti all’ambito agricolo), tenendo conto degli orientamenti regionali, si
ritiene che le stesse, se utilizzate nel medesimo sito o in un altro di proprietà del proponente, non
rientrino nel camp di applicazione del D.P.R. 120/2017.
Si ritiene pertanto che al di fuori di quanto regolamentato dalla norma indicata i terreni scavati e
trasportati al di fuori del sito debbano essere gestiti nell’ambito del DPR 120/2017 in qualità di
sottoprodotti o di rifiuti.
La Pietra di di Langa se sfruttata in qualità di risorsa lapidea rientra nel regime giuridico delle
attività estrattive.

Ultima modifica 24 Aprile 2024