Data di inserimento 24 Aprile 2024
Le procedure di campionamento e di caratterizzazione ambientale riportate negli Allegati 1, 2, 4 e 9 Parte A del D.P.R. sono sostanzialmente analoghe alle procedure già previste nel D.M. 161/2012, ad eccezione di alcune precisazioni contenute in Allegato 4 in merito alla casistica che prevede l’utilizzo di additivi particolari contenenti sostanze non ancora ricomprese nella Tabella 1 della sezione bonifiche; in questi casi è prevista una richiesta di parere all’Istituto Superiore di Sanità e all’ISPRA.
Per il numero di campioni da prelevare, si può fare riferimento all’Allegato 2 in caso di grandi cantieri mentre per i piccoli cantieri si ritiene debba essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo in ogni caso che il campione o i campioni prelevati siano rappresentativi delle terre e rocce che si intendono movimentare.
Cambia anche, rispetto alla normativa precedente, la formulazione in Allegato 4 relativa a due casi particolari:
- Qualora si sospetti una contaminazione antropica anche del sopra vaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull’intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso.
- In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione/macinazione dell’intero campione.
Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3
Ultima modifica 24 Aprile 2024