Data di inserimento 24 Aprile 2024
Il comma 3 dell’art. 4 prevede che in presenza di materiali di riporto si debba procedere con il test
di cessione effettuato secondo le metodiche previste dal D.M. 05/02/1998 sul recupero di rifiuti in
procedura semplificata e che per i parametri pertinenti, ad eccezione del parametro amianto,
venga fatto il confronto con le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee
della normativa sulle bonifiche.
Al fine di individuare i suddetti parametri pertinenti, si deve tener conto sia della natura del terreno
(anche in riferimento ad eventuali valori di fondo), sia della natura dei materiali di riporto, in modo
da definire i parametri che hanno un maggior rischio di superamento dei limiti.
Occorre inoltre tenere presente che il suddetto test di cessione va effettuato secondo la metodica
prevista dalla norma UNI EN 12457-2; come precisato nel punto 1 della norma stessa “Scopo e
campo di applicazione”, la norma è applicabile ai composti inorganici e “non tiene conto della
particolari caratteristiche dei composti organici non polari né delle conseguenze dei processi
microbiologici sui rifiuti organici degradabili”. I parametri pertinenti sono dunque quelli inorganici,
mentre per valutare la presenza di componenti organici in eccesso si deve fare riferimento alle
analisi, comunque previste, sul campione solido per verificare il rispetto delle CSC.
Ultima modifica 24 Aprile 2024