Data di inserimento 24 Aprile 2024
Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. come
“finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo
maggiormente produttivo ed efficace.” In Allegato 3 del D.P.R. sono elencate “alcune delle
operazioni più comunemente effettuate”, vale a dire la selezione granulometrica, la riduzione
volumetrica e la stesa al suolo per asciugatura e biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo.
L’Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni.
L’elenco nella formulazione del D.P.R. non pare esaustivo, e quindi lascia spazio a valutazioni di
proposte diverse nell’ambito di singoli cantieri.
Ad esempio, il trattamento di stabilizzazione a calce o a cemento, previsto nel DM 161/2012 ma
non più nel D.P.R. 120/2017, se finalizzato al miglioramento delle caratteristiche geotecniche delle
terre e rocce, in modo analogo a quanto succede per i materiali di cava, è considerato una delle
normali pratiche industriali.
In sostanza se i materiali in questione hanno tutti i requisiti indicati dal D.P.R. 120/2017 per essere
considerati sottoprodotti, prima del trattamento a calce, quest’ultimo si configura come normale
pratica industriale, se invece detti materiale non hanno i requisiti prima del trattamento,
quest’ultimo deve essere considerato attività di trattamento rifiuti. Quindi non è ammissibile trattare
a calce/cemento un materiale che supera le CSC prima del trattamento, anche se dopo il
trattamento (a seguito della diluizione) il materiale trattato rientra nei limiti che lo ricondurrebbero a
sottoprodotto. In tale caso il trattamento deve essere considerato attività di trattamento rifiuti.
Analogamente se le terre e rocce sono costituite da materiali di riporto, essi, per poter essere
assimilati a terreni, devono essere conformi al test di cessione nel loro stato originario. Il
trattamento a calce/cemento deve solo servire a far acquistare al materiale le caratteristiche
geotecniche e non impattare sulle qualità ambientali.
Ultima modifica 24 Aprile 2024