Quali sono i materiali da scavo interessati dal D.P.R. 13 giugno 2017?

L’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  • opere infrastrutturali (gallerie, strade);
  • rimozione e livellamento di opere in terra.
     

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, poli-vinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso.
L’elenco, per come risulta formulata la definizione, va inteso come esemplificativo e non esaustivo. Potrebbero perciò rientrare anche altre tipologie di opere e i relativi materiali prodotti, quali i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei. Questa possibilità, stante al momento l’assenza di norme speciali su tali materiali, è stata confermata dalla nota del Ministero Ambiente prot. 0002697 del 20/02/2018 ad Ispra.
Non sono compresi i materiali estratti da fiumi o invasi oggetto di specifico disciplinare di autorizzazione col fine di garantire la buona officiosità idraulica, assoggettati a canone concessorio ed esclusi dal regime estrattivo ex l.r. 23/2016.
Tuttavia, vecchi accumuli di detti materiali di cui non si ha più certezza che possano essere ancora considerati equivalenti ad inerti estratti da cave, ad esempio perché non preservati in ambienti custoditi, prima di riutilizzarli o immetterli sul mercato l’operatore dovrà dimostrare ad Arpa Piemonte che detti materiali rispettino le condizioni:

  1. possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  2. l’inerte litoide soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
    sull'ambiente o la salute umana.

Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R., sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di
demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti.
Si ricorda inoltre che sono esclusi (già a seguito delle modifiche introdotte al DM 161/2012 dall’art. 28 della legge 221/2015), anche i residui di lavorazione dei materiali lapidei.

Ultima modifica 24 Aprile 2024