In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R .?

Il test di cessione introdotto dall’art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è previsto in applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D. lgs. 152/06 e s.m.i.. In altri termini, in presenza di materiali di riporto il test di cessione va sicuramente effettuato nel caso di applicazione del regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti.

Tuttavia, anche quando le terre e rocce da scavo sono gestite come sottoprodotti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R., il test di cessione risulta necessario in presenza di materiali di riporto, come specificato dall’art. 4 c. 3.; in questi casi il test di cessione va effettuato anche in caso di riutilizzo in sito diverso da quello di produzione.

Va infine ricordato che, anche in assenza di materiali di riporto, una delle condizioni imposte dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee; in questo caso il test di cessione rappresenta un possibile strumento di verifica diretta.

Ultima modifica 24 Aprile 2024