Data di inserimento 24 Aprile 2024
L’articolo 11 del D.P.R 120/2017 stabilisce che qualora la realizzazione di un’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo si abbiano superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dicui alle colonneA e B della Tabella1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. 152/2006, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e contestualmente presenta all'Arpa territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.
Tale specifica previsione introduce un possibile contrasto tra la disciplina delle bonifiche regolamentata dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 - che si riferisce a superamenti delle CSC causati da eventi di origine antropica – e l’articolo 11 del d.p.r. 120/2017 che considera invece il riscontro di valori di fondo superiori alle CSC per fenomeni di origine naturale e fa salva la possibilità che tali concentrazioni vengano assunte come valore di fondo naturale esistente.
Il rinvio agli adempimenti previsti dalla normativa sulle bonifiche si traduce in problematiche di carattere amministrativo che richiedono un chiarimento interpretativo.
La comunicazione di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 è, infatti, prevista “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”; in tal caso, “il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.
L’articolo 304 richiamato nell’art. 242, fa riferimento ad un danno ambientale “che non si è ancora verificato, ma esiste una minacciaimminente che si verifichi”; in tal caso, l’articolo 304 prevedeche l'operatore interessato adotti,entro ventiquattro ore e a proprie spese,“le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'operatore deve far precederegli interventi - le sopra richiamate misure di prevenzione e di messa in sicurezza- “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Il citato comma 2 dell’articolo 304 precisa poi che la comunicazione deve avere ad oggetto “tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi”.
Dalla semplice lettura delle richiamate disposizioni si evince che queste si riferiscono espressamente a situazioni di inquinamento causate da eventi e che, alterando le concentrazioni naturali di elementi e sostanze nelle matrici ambientali, comportano l’avvio di un procedimento di bonifica e l’adozione immediata delle misure di prevenzione e di sicurezza. Viceversa, il riscontro di superamenti delle CSC nella matrice suolo e sottosuolo per fenomeni di origine naturale, come indicato all’articolo 11 del d.p.r. 120/2017, rappresenta una casistica non riconducibile in alcun modo ad eventi di origine antropica che abbiano alterato la qualità ambientale delle matrici ambientali.
A tal riguardo si ricorda ancheche l’art. 240, comma 1, lettera b), nel definire le CSC, specifica che “nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati“.
In un tale contesto, fatta salva l’eventuale evidenza di contaminazione e/o di potenziali cause di inquinamento, la comunicazione prevista dall’articolo 242 pare impropria, anzi inapplicabile sino all’avvenuta realizzazione del piano di indagine per la definizione dei valori di fondo che dimostri che il superamento delle CSC non sia di origine naturale e richieda dunque un intervento; diversamente, non si dispone della maggior parte degli elementi previsti per la comunicazione, cioè un evento inquinante, un responsabile, la presenza di una minaccia in essere per l’ambiente rispetto alla quale applicare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
Tanto premesso, le comunicazioni ai sensi degli articoli 242 e 304 del d.lgs. 152/2006 previste dall’articolo 11 del d.p.r. 120/2017 che, si rammenta, coinvolgono un significativo numero di Amministrazioni, nonché l’eventuale inserimento del sito nell’anagrafe delle aree contaminate, dovrebbero aver luogo solo qualora i risultati del piano di indagine previsto dal citato articolo 11 evidenzino che i superamenti delle CSC non siano legati a fenomeni di origine naturale.
D’altronde la predetta comunicazione, in assenza dei risultati dell’indagine sui valori di fondo naturali esistenti, non solo non integra alcun presidio di effettiva tutela ambientale ma costituisce un elemento di confusione.
In riferimento alla illustrata posizione si ritiene opportuno di indicare agli operatori del settore ed agli Enti locali, salva diversa posizione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, di provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 242 solo in esito al piano di indagine per la definizione dei valori di fondo.
Ultima modifica 24 Aprile 2024