Data di inserimento 24 Aprile 2024
L’oggetto del D.P.R. 120/2017 è rappresentato dalle terre e rocce da scavo che vengono definite il
“suolo ...omissis...”. Poiché l’art. 2 “Definizioni” riporta solamente la definizione di suolo e non
quella di sottosuolo (che nel DPR 161/12 abrogato era “il suolo è la parte più superficiale della
crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche,
dal sottostante sottosuolo”), si potrebbe pensare che le terre e rocce prodotte per realizzare opere
in roccia non siano più oggetto del DPR 120/17. Considerando però la successiva definizione di
terre e rocce da scavo e la possibilità che le stesse siano prodotte, tra l’altro, da perforazioni,
trivellazioni, gallerie etc, si ritiene che anche il sottosuolo possa andare a comporre l’insieme di
“terre e rocce da scavo” normato dal D.P.R. stesso, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri
qualitativi e degli aspetti procedurali previsti dalla norma.
Ultima modifica 24 Aprile 2024