Data di inserimento 24 Aprile 2024
In caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che di destinazione, sono validati dall’Arpa entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente. La valutazione viene fatta basandosi sui risultati del Piano di caratterizzazione (e da qui si può escludere la possibilità di riutilizzo di terre e rocca da siti non ancora caratterizzati) e per i parametri pertinenti al progetto di bonifica, verificando che non vengano superati i valori soglia di contaminazione con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica sia del sito di produzione che di destinazione1. Tale procedura vale sia per i cantieri di grandi dimensioni (art. 12), sia per i cantieri di piccole dimensioni (art. 20 c. 3).
Si ritiene che tale procedura debba essere seguita anche nel caso di siti oggetto di bonifica con procedura già conclusa e certificata.
Si ritiene che questa procedura non possa invece essere applicata ai siti di cui all’art. 242 bis, cioè ai siti in procedura semplificata di bonifica, poiché per tali siti non è prevista l’approvazione del Piano di caratterizzazione. Sempre per i siti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 242 bis la procedura sarà invece utilizzabile dopo la conclusione degli interventi di bonifica e la validazione da parte dell'Arpa dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli.
1 Il D.M. 161/2012, all’art. 5, comma 5, faceva riferimento al solo sito di destinazione finale, con conseguenti diverse interpretazioni che affermavano come possibile lo spostamento di terreni con valori compresi tra la colonna A e la colonna B da un sito di produzione e destinazione residenziale (e quindi in fase di bonifica) ad un diverso sito a destinazione commerciale/industriale. Ora questo non sarà più possibile.
Ultima modifica 24 Aprile 2024