Scheda 7 - MANUTENZIONE E CONTROLLI A CURA DEL RESPONSABILE

Quali sono i controlli da effettuare sugli impianti termici?

Ogni quanto occorre pulire una cisterna del gasolio?

Che cosa succede se il rendimento del generatore è inferiore ai limiti di legge?

Quali sono gli obblighi per un impianto di climatizzazione estiva?

Quali sono gli obblighi per gli impianti allacciati al teleriscaldamento?

Quali sono gli obblighi per gli impianti a legna?

Può essere ancora utilizzato l’olio combustibile?

 

Quali sono i controlli da effettuare sugli impianti termici?

I controlli possono essere di due tipi:
−     interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
−     controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.

1    Manutenzione dell’impianto termico

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.

La periodicità delle manutenzioni dipende dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto; in mancanza di queste, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto. Se non ci sono o non sono recuperabili neanche le istruzioni dell’impianto bisogna fare riferimento alle specifiche norme UNI e CEI.

2    Controllo dell’efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:

a)    il sistema di generazione dell’energia;
b)    la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c)    la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

La periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013 sotto riportate:

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica

[kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10<P<100

2

Rapporto tipo 1

P≥100

1

Generatori alimentati a gas metano o gpl

10<P<100

4

Rapporto tipo 1

P≥100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12<P<100

4

Rapporto tipo 2

P≥100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P≥12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P≥12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P>10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microcogenerazione

Pel<50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel≥50

2

Rapporto tipo 4

Per i modelli di rapporto di controllo e di efficienza energetica si fa riferimento alla DGR del 21/05/2021, n. 10-3262

Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).

Solo se la somma delle potenze ricade nei campi evidenziati si deve fare, per ciascun impianto, un controllo di efficienza energetica. Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.

Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:

−     all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
−     nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
−     nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
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Ogni quanto occorre pulire una cisterna del gasolio?

Secondo la norma UNI 8364-3: 2008 al punto 5.5 “Serbatoi e linea di alimentazione del combustibile liquido”

La pulizia interna dei serbatoi e l’asportazione dei fondami deve essere effettuata:

−     ogni 3 anni per serbatoi contenenti oli combustibili;
−     ogni 5 anni per serbatoi contenenti gasolio.

L’operazione consiste nell’asportazione delle impurità che si sono raccolte sul fondo del serbatoio.

I residui asportati devono essere smaltiti nel rispetto della vigente legislazione sui rifiuti pericolosi.

Ispezione del serbatoio

Asportati i fondami, si procede ad un esame visivo dello stato delle pareti interne e, se necessario, se ne deve ripristinare l’integrità.

Occorre inoltre controllare che non si verifichino perdite di combustibile.

Controllo ed eliminazione dell’acqua

Almeno una volta all’anno e/o quando se ne presenti la necessità si deve procedere al controllo dell’eventuale presenza di acqua.

L’eventuale acqua deve essere asportata e smaltita nel rispetto della vigente legislazione sui rifiuti tossico-nocivi.

Superficie esterna dei serbatoi fuori terra

Annualmente si deve provvedere all’ispezione delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra e, se necessario, ripristinare il manto protettivo di vernice.

Controllo degli accessori del serbatoio

Almeno annualmente provvedere alle seguenti operazioni

  • controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione di tenuta del passo d’uomo;
  • controllo e pulizia del filtro di fondo;
  • controllo della eventuale valvola di fondo;
  • controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;
  • controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico;
  • controllo dello stato della tenuta dell’eventuale serpentino di preriscaldamento (solo per oli combustibili);
  • controllo dell’assenza di perdite dalle tubazioni di alimentazione e di ritorno del bruciatore;
  • controllo dell’efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida;
  • controllo dell’efficienza dell’eventuale indicatore di livello;
  • controllo dell’ermeticità all’acqua del pozzetto del passo d’uomo e del suo drenaggio;
  • controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d’uomo;
  • controllo dell’integrità del conduttore equipotenziale di messa a terra (esclusi i serbatoi interrati).

 

Controllo della linea di alimentazione

Almeno una volta l’anno si deve provvedere alle seguenti operazioni:

  • smontaggio dell’elemento filtrante e pulizia del filtro di linea;
  • controllo dell’efficienza del sistema di intercettazione di emergenza;
  • controllo dell’efficienza dell’eventuale elettrovalvola;
  • controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e circolazione del combustibile.

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Che cosa succede se il rendimento del generatore è inferiore ai limiti di legge?

Secondo la DGR 10-3262, art.6 comma 1 e 2, nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del D.P.R. 74/2013 e s.m.i, o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il Responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all’Autorità Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dell’avvenuto adeguamento dell’impianto. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata, l’Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito della stessa al Responsabile dell’impianto.

Le indicazioni per l’adeguamento devono essere riportate sul REE nel campo previsto per le prescrizioni con i relativi termini.

Se durante l’intervento manutentivo prescritto si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti si applica quanto disposto all’art. 8, comma 7, del DPR 74/13 e s.m.i. e cioè si prescrive che il generatore debba essere sostituito entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Al proprietario dell’impianto, e per conoscenza al terzo responsabile, verrà inviata comunicazione con le prescrizioni di adeguamento o sostituzione previste dalla normativa vigente. L’autorità competente richiederà, eventualmente, ad Arpa di valutare la documentazione ricevuta o di effettuare una nuova ispezione.
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Quali sono gli obblighi per un impianto di climatizzazione estiva?

L’impianto di climatizzazione estiva è un impianto termico e segue le stesse regole degli impianti di climatizzazione invernale (DPR 74/2013, art. 7), cioè deve essere munito di libretto d’impianto e deve periodicamente essere sottoposto a operazioni di manutenzione. 

Il "Rapporto di controllo di Efficienza Energetica" (REE) deve essere compilato solo per impianti di potenza superiore a 12 kW (DPR 74/2013, art. 8).

Sul sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) vi è un esempio di compilazione del libretto al link http://www.cti2000.it/index.php?controller=pubblicazioni&action=show&id=36294
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Quali sono gli obblighi per gli impianti allacciati al teleriscaldamento?

L’impianto di teleriscaldamento segue le regole degli impianti con generatori tradizionali, in particolare:

−     deve essere compilato il libretto di impianto e deve essere inserito sul CIT;
−     devono essere effettuate le manutenzioni e i controlli periodici di efficienza;
−     devono essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
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Quali sono gli obblighi per gli impianti a legna?

La normativa assimila agli impianti termici anche le stufe e i caminetti se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

È necessaria la seguente documentazione:

-           dichiarazione di Conformità secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37 (completa quindi di progetto, relazione materiali utilizzati, schema impianto e certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali) per impianti realizzati dopo il 13/03/1990. In mancanza della “Dichiarazione di Conformità” per gli impianti installati fino al 27/03/2008 può essere prodotta, in sostituzione, la “Dichiarazione di Rispondenza” sempre secondo DM 22 gennaio 2008 n. 37.

-           libretto di impianto (compresa la compilazione elettronica on-line sul Catasto degli Impianti Termici), ed i Rapporti di manutenzione con registrati gli interventi da parte di imprese abilitate ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e degli art. 7 - 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74.

-           rapporto di manutenzione a partire dalla potenza di 10 kW

Il riferimento per l'analisi di combustione per gli impianti a legna è la UNI 10389:2-2022

Installazione e manutenzione

La prima regola per il buon funzionamento dell’apparecchio di riscaldamento domestico a biomasse è l’installazione a regola d’arte, effettuata da una ditta abilitata ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37, che rilasci al committente a fine lavori la Dichiarazione di Conformità. Il dimensionamento dell’impianto, la geometria e l’altezza della canna fumaria, sono elementi fondamentali per il funzionamento ottimale.

In secondo luogo, la manutenzione periodica regolare sia ordinaria (pulizia della camera di combustione, rimozione delle ceneri, controllo del tiraggio), che straordinaria (pulizia del canale da fumo e della canna fumaria a opera di tecnici qualificati), giocano un ruolo fondamentale per il buon funzionamento dell’impianto e quindi la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.”

La frequenza per le operazioni di manutenzione periodica è quella indicata nelle istruzioni del fabbricante e dell'installatore. In mancanza la frequenza è quella della tabella al punto 8.2 della UNI 10683/2012.

Le operazioni di manutenzione devono essere indicate sui rapporti tecnici che rilascia il manutentore ma ad oggi, non devono essere registrate sul Libretto di impianto.

Combustione del legno

Un importante fattore da considerare nella combustione del legno è la qualità della materia prima e in particolare il tenore idrico del combustibile che si esprime in termini percentuali in due modi:

  1. umidità del legno anidro (u) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno anidro secco.
  2. contenuto idrico del legno (M) che esprime la massa di acqua presente in rapporto alla massa di legno fresco.

Il legno normalmente non si trova allo stato anidro, ma ha un contenuto idrico (M) variabile, a seconda del periodo di stagionatura all’aria, tra il 60 % e il 15 %.

Per la legna da ardere esistono delle norme specifiche di riferimento per le definizioni delle classi, come, ad esempio, la UNI EN ISO 17225-5.

La classe più performante (A1) in queste norme prevede un contenuto idrico (M) nel cippato inferiore o uguale al 10 % per essiccatura effettuata artificialmente oppure inferiore o uguale al 25 % per essiccatura effettuata normalmente.

Per ottenere quindi una buona combustione è importante utilizzare della legna che abbia un contenuto idrico inferiore al 20 %.

Un elevato contenuto idrico aumenta le emissioni in atmosfera nonché riduce il potere calorifico della legna e il rendimento del generatore.

Nel ciclo di funzionamento dell’apparecchio le fasi di accensione e spegnimento (i cosiddetti transitori) sono quelle in cui si formano elevate quantità di inquinanti nei fumi, non essendo state ancora raggiunte le condizioni ottimali di combustione. Nell’ottica di un utilizzo sistematico delle biomasse per il riscaldamento e la produzione dell’acqua sanitaria, andrebbero limitati il più possibile i transitori.

Poiché la fase più inquinante, e in generale delicata dal punto di vista termodinamico, è quella della gassificazione e della combustione dei composti volatili, grande attenzione deve essere posta anche alla ricarica della camera di combustione una volta che il fuoco sia stato acceso. Bisognerà infatti evitare di mettere troppa legna, cercando di aggiungere i nuovi tronchetti sulle braci, avendo sempre cura di non riempire troppo la camera di combustione e, potendo, di separare tra di loro i tronchetti aggiunti, in modo da esporre al calore quanta più superficie possibile.

Anche la dimensione dei tronchetti di legna da ardere andrebbe ridotta il più possibile in modo da aumentare la superficie di contatto combustibile-comburente, ottimizzare lo scambio energetico e ridurre le emissioni inquinanti.

N.B. Il d.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente) il non prevede la possibilità di utilizzare gli imballaggi come combustibile (tipo pallet…) anche se di legna pulita, in quanto nell’Allegato X sezione 2 lettera f indica di utilizzare “legna da ardere alle condizioni previste nella parte II sezione 4”.
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Può essere ancora utilizzato l’olio combustibile?

No, tranne per gli impianti con potenza > 3 MW, previa autorizzazione.

Per gli impianti con potenza inferiore ai 300 kW il divieto è dal 1/9/2007.

Gli impianti con potenza compresa tra i 300 kW ed i 3 MW potevano funzionare, in deroga, fino al 1/9/2017 alle seguenti condizioni:

-     alla data del 26/8/2010 dovevano aver già conseguito le autorizzazioni prescritte dalle disposizioni del titolo I parte V del d.lgs. 152/06, ricadendo precedentemente nell’ambito applicativo del titolo medesimo;

-     i singoli terminali dovevano essere dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore;

-     che fossero rispettati i limiti di emissione di NOx di 80 mg/kWh e di PM10 di 10 mg/kWh ai sensi della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968.
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