Scheda 6 - TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE


Quali sono i riferimenti di legge che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione del calore?

Chi deve dotarsi di sistemi di regolazione e contabilizzazione?

Qual è stato il termine per l’installazione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore?

Quali sono i sistemi di regolazione?

Come si contabilizza il calore?

In che modo bisogna suddividere le spese di riscaldamento?

È possibile derogare all’obbligo di installazione della termoregolazione e contabilizzazione?

Il “Contaore” vale come contabilizzazione?

 

Quali sono i riferimenti di legge che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione del calore?

L'ultimo obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici è stato introdotto dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, recepita dal decreto legislativo 102/2014 e s.m.i. Tale obbligo era già previsto dalla normativa nazionale (legge 10/1991) e da quella regionale (d.g.r. 46-11968/2009).
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Chi deve dotarsi di sistemi di regolazione e contabilizzazione?

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione in ciascuna unità immobiliare, e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, è obbligatoria l'installazione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione nei condomini e negli edifici polifunzionali indipendentemente dalla proprietà del fabbricato e dalla sua destinazione.
Il D.lgs. n. 102/2014 e s.m.i. all’articolo 2, definisce:
−    condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
−    edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata.
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Qual è stato il termine per l’installazione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore?

Il termine per l’installazione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione è scaduto il 30/6/2017 (art.9 comma 5 del d.lgs 102/2014 e s.m.i.)
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Quali sono i sistemi di regolazione?

Il più semplice e diffuso sistema di regolazione è la valvola termostatica che è un dispositivo installato sui caloriferi per regolare il flusso d'acqua calda negli stessi in base alla temperatura richiesta dall'ambiente.
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Come si contabilizza il calore?

In linea di principio è possibile misurale il calore che viene utilizzato nell’unità immobiliare in due modi:
•    metodo diretto: generalmente possibile negli impianti a zone ovvero a distribuzione orizzontale, dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza;
•    metodo indiretto: generalmente possibile dove la distribuzione è verticale, ovvero dove ogni unità immobiliare è servita da diverse colonne montanti collegate ai diversi terminali di emissione.

Cosa sono i contabilizzatori o ripartitori di calore?
Sono strumenti posizionati sui caloriferi, contenenti una o due sonde capaci di misurare la temperatura. Se le sonde sono due, rilevano la temperatura sia sul lato rivolto verso il calorifero sia su quello verso la stanza; l’apparecchio calcola la differenza tra le due. Se la sonda è una sola, rileva la temperatura soltanto sul lato rivolto verso il termosifone e l’apparecchio calcola la differenza tra calorifero e stanza ipotizzando una temperatura ambiente standard uguale a 20° C.
La differenza di temperatura viene moltiplicata per un coefficiente che tiene conto delle dimensioni e del materiale del calorifero. Il coefficiente è impostato dal tecnico che ha installato il contabilizzatore, e quindi non è modificabile dall’utente. La misurazione avviene a intervalli regolari.
I dati sono trasmessi via radio direttamente a una centralina interna al condominio e poi alla ditta che provvede a ripartire i consumi.
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In che modo bisogna suddividere le spese di riscaldamento?

Il d.lgs 102/2014, all’articolo 9 comma 5 lettera d) come modificato dal DLgs 73/2020 (entrato in vigore il 29 luglio 2020) dice che:

”d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”

Le modifiche apportate tolgono l’obbligatorietà del calcolo attraverso la norma UNI 10200 e la necessità di  apposita relazione tecnica asseverata comprovante differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio (o l'edificio polifunzionale) superiori al 50 per cento, per attribuire la quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Infine, lo stesso punto d) dice che: “Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”.

Ciò vuol dire che sono validi i criteri di ripartizione che erano conformi alla legge prima dell’entrata in vigore del D. Lgs.73/20. Coloro che, alla data di entrata in vigore della norma (29 luglio 2020) avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge allora vigenti, non sono tenuti modificare il criterio legittimamente adottato.


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È possibile derogare all’obbligo di installazione della termoregolazione e contabilizzazione?

Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.
Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.
Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.
La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali, ma deve essere dimostrata per l’intero condominio.
Termovalvole nei sistemi a pavimento. Che cosa fare?
La UNI 10200 contiene uno schema (prospetto A.1 a pag. 31) che dice chiaramente che i sistemi a pannelli radianti possono essere contabilizzati.

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Il “Contaore” vale come contabilizzazione?

No, perché non misura l’energia in ingresso nell’unità immobiliare ma solo il tempo di erogazione del servizio, presupponendo una temperatura costante del fluido termovettore.
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