Scheda 4 - CENSIMENTO IMPIANTO


È obbligatorio censire l’impianto termico?

Qual è lo strumento di raccolta dei dati del censimento?

Che cos’è il Catasto degli impianti termici (CIT)?

Che cos’è il libretto di impianto?

Che cos’è il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

 

È obbligatorio censire l’impianto termico?

Si
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Qual è lo strumento di raccolta dei dati del censimento?

Per la Regione Piemonte è il Catasto Impianti Termici (CIT)
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Che cos’è il Catasto degli impianti termici (CIT)?

A partire dal 15 ottobre 2014 è attivo il nuovo Catasto regionale degli Impianti Termici, che consente di inserire on-line i dati relativi al libretto di impianto e ai rapporti di controllo di efficienza energetica.

I cittadini responsabili di impianto possono accedere al CIT, in modalità consultazione, registrandosi mediante username e password sul sito www.sistema.piemonte.it/energia.

La compilazione elettronica sul CIT del libretto è obbligatoria:

  • per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice;
  • per gli impianti esistenti: a cura dell’impresa di manutenzione in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata.
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Che cos’è il libretto di impianto?

Il Libretto di impianto è la “carta di identità” dell’impianto, ne identifica le caratteristiche tecniche, registra tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati. Su di esso, in apposite schede, vanno riportati tutti gli apparecchi che costituiscono l’impianto termico a servizio di una unità immobiliare.

La Regione Piemonte, con le deliberazioni della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 e 3 novembre 2014, n. 27-514, ha adottato i nuovi libretti di impianto, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, introducendo alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione delle attività di accertamento e ispezione e al coordinamento con gli altri catasti regionali (quello degli attestati di prestazione energetica, in particolare):

  • dati catastali dell’edificio (NCEU);
  • punto di riconsegna del combustibile (PDR, per impianti connessi alla rete di distribuzione del gas naturale);
  • punto di consegna dell’energia elettrica (POD).

In particolare, i dati relativi al NCEU, POD e al PDR (gli ultimi due facilmente rilevabili nella bolletta del gas e dell’elettricità) consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013, e non verranno utilizzati per alcun altro fine.

Negli allegati al libretto di impianto si riportano i dati rilevati nel corso dei controlli di efficienza energetica, ma non quelli relativi agli interventi di manutenzione.

Il libretto è caratterizzato da un numero identificativo che è il codice impianto ed è in formato elettronico sul CIT.
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Che cos’è il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. IL REE deve essere caricato dallo stesso manutentore sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT) informatizzato.

Sono esentati dalla compilazione del rapporto di controllo (ma non del libretto) solo gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia (es. legna).
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