Scheda 1 - DEFINIZIONI

 

Che cos’è un impianto termico?

Come si classifica il mio impianto?

Le cucine a legna (es. putagè) sono “impianti termici”?

Un impianto di condizionamento tipo “Split” è un impianto termico?

L'impianto collegato alla rete del teleriscaldamento è un "impianto termico"?

Chi è il responsabile dell’impianto termico?

Chi può essere identificato come terzo responsabile dell’impianto termico?

 

Che cos’è un impianto termico?

Un impianto termico è un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

(art. 2, punto l-tricies del d.lgs. 192/2005 modificato dall’articolo 3 comma 1C del d.lgs. 48/2020)


Si riportano le ulteriori definizioni dell’allegato A del d.lgs 192/2005:

  • impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
  • ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
  • sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze."

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Come si classifica il mio impianto?

Un impianto termico si classifica in base:

  • alle utenze servite:
    • individuale (di norma con potenza < 35 kW);
    • condominiale.
  • al combustibile utilizzato o alla rete di teleriscaldamento.

Le informazioni relative a potenza e tipo di combustibile sono reperibili sul manuale del fabbricante e sul libretto di impianto.
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Le cucine a legna (es. putagè) sono “impianti termici”?

Come definito nella FAQ n. 34 del CTI : “Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa.”
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Un impianto di condizionamento tipo “Split” è un impianto termico?

Sì. Sono esclusi dagli obblighi di dotazione di libretto solo i condizionatori mobili “da finestra” in quanto non fissi.

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L'impianto collegato alla rete del teleriscaldamento è un "impianto termico"?

Sì. L’impianto è composto da uno scambiatore di calore con il lato del circuito primario proveniente dalla centrale di produzione e con il lato del circuito secondario che distribuisce il calore alle utenze finali (es. alle unità abitative di un intero condominio).

Deve sempre essere corredato del libretto di impianto, caricato sul CIT e sottoposto ai periodici controlli di efficienza energetica.


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Chi è il responsabile dell’impianto termico?

Ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i, allegato A p.to 30 e 42 è responsabile dell'impianto:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali, cioè chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate (non occupate);
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Sono a cura del responsabile dell’impianto l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
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Chi può essere identificato come terzo responsabile dell’impianto termico?

Il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”) che è un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37: tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in un locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il terzo responsabile risponde del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
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