La Regione Piemonte adotta un sistema di allertamento descritto ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
Tramite un disciplinare vengono descritti gli indirizzi e stabilite le procedure e le modalità di allertamento del sistema ai diversi livelli: regionale, provinciale e comunale così come stabilito dal decreto legislativo n.112/1998 e dalla legge regionale n.7/2003.
La gestione del sistema di allerta regionale è assicurata dal Centro Funzionale Regionale attivi presso l’Arpa Piemonte, dalla Regione, dagli Uffici Territoriali di Governo, dalle Provincie e dai Comuni, nonché dalle altre strutture pubbliche e private regionali, compresi i Centri di Competenza, chiamati a concorrere.
Il sistema di allertamento regionale è definito da una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza, entrambe attuate dal Centro Funzionale Regionale. Tali fasi prevedono l’avvio delle attività di prevenzione del rischio e di gestione delle emergenze, che sono assegnate al sistema regionale di protezione civile.
L’insieme degli elementi tecnico-scientifici di base che concorrono a definire il Sistema di Allertamento Regionale, proposti dal Centro Funzionale Regionale, sono:
· la suddivisione del territorio regionale in zone di allerta
· i livelli e gli scenari di rischio
· il sistema di soglie.
Gli elementi che concorrono a definire le procedure di attivazione e gestione del Sistema di Allertamento Regionale sono:
· documenti informativi (bollettini, dati di monitoraggio, avvisi)
· modalità di diffusione e sistema di trasmissione dei documenti informativi
· compiti ed operatività del Centro Funzionale
· corrispondenza fra livelli di criticità e livelli di allerta.
Al Centro Funzionale compete la valutazione degli avvisi meteo e dei livelli di criticità e all’Assessore alla Protezione Civile della Regione compete la loro adozione.