Telelavoro

 

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Il telelavoro presso gli enti pubblici è stato introdotto dall’art. 4 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza; le modalità organizzative sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 dell’8 marzo 1999.

La contrattazione collettiva (CCNQ 23 marzo 2000 “Accordo quadro sul telelavoro” e l’art. 36 CCNL 20 settembre 2001 per il comparto Sanità) ha poi introdotto una specifica disciplina economica e normativa. 

Ai sensi della normativa sopra richiamata vengono distinte due diverse tipologie di telelavoro:

a. telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;

b. altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

 

Dal telelavoro al lavoro agile (smart-working)

Al fine di favorire ulteriormente la conciliazione dei tempi di vita e lavoro del lavoratore dipendente, l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Legge Madia) prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (c.d. lavoro agile o smart-working), nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene posto l’obiettivo di consentire entro 3 anni ad almeno il 10 per cento dei dipendenti che ne faccia richiesta di avvalersi di nuove forme di conciliazione vita-lavoro.

Indirizzi per l’attuazione dell’art. 14 della Legge Madia sono stati dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1 giugno 2017, contenente linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adottare un’organizzazione del lavoro non più incentrata sulla presenza fisica ma sui risultati misurabili e sulla performance.

Il contesto normativo si completa con la disciplina del lavoro agile di cui al capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81 applicabile anche al settore pubblico. La legge definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro; nello specifico la prestazione è eseguibile in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

 

Il telelavoro in Arpa

 

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