Istruttoria tecnica del Rapporto di Sicurezza

Ultima modifica 3 settembre 2015

L’istruttoria tecnica del Rapporto di Sicurezza (RdS) è il procedimento con cui il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 10 del d.Lgs. 105/2015, nell'ambito di gruppi di lavoro costituiti da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Regione, Arpa e INAIL, valuta l’analisi del rischio predisposta dai gestori degli stabilimenti di soglia superiore.

Il RdS ha lo scopo di descrivere l’attività svolta all’interno dello stabilimento, di analizzare i rischi di incidenti rilevanti ad essa connessi e di individuare le misure di sicurezza e di prevenzione adottate per prevenirli. Il RdS deve, inoltre, evidenziare gli eventuali impatti derivanti dal rischio di incidenti rilevanti sul territorio circostante lo stabilimento.

L’istruttoria tecnica, dal canto suo, ha lo scopo di:

  • valutare l’idoneità e l’efficacia dell’analisi del rischio;
  • verificare, anche mediante sopralluoghi presso lo stabilimento, la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS a quanto effettivamente attuato da parte del gestore;
  • rilevare le situazioni di carattere impiantistico e gestionale sulle quali è opportuno intervenire per prevenire il rischio di incidente rilevante, migliorando le condizioni di sicurezza interne ed esterne allo stabilimento (sicurezza della popolazione, protezione ambientale, sicurezza dei lavoratori, sicurezza dei processi);
  • verificare la conformità della documentazione alle disposizioni di legge. Il rapporto di sicurezza deve essere redatto secondo i criteri dell’allegato C del D.Lgs. 105/2015.

L’istruttoria tecnica si conclude con un atto che contiene le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.

Le istruttorie del Rapporto di Sicurezza sono svolte con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all’allegato I del D.Lgs. 105/2015.

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