Assoggettabilità alla Seveso

Ultima modifica 07/05/2021

Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/15 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell’Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per "presenza di sostanze pericolose" la normativa Seveso intende la presenza, reale o prevista di  sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente.

L’Allegato 1 al D.Lgs.105/2015 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP), mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche. A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 105/2015 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).

La Parte 1 dell’allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è suddivisa in quattro sezioni, che raggruppano alcune categorie tratte dal Regolamento CLP, relative a:

  • pericoli per la salute (tossicità acuta e specifica per organi bersaglio)
  • pericoli fisici (ad esempio gli aerosol infiammabili, i gas comburenti, i liquidi infiammabili)
  • pericoli per l’ambiente (tossicità acuta e cronica)
  • altri pericoli.

La parte 2 dell’Allegatoal D.Lgs. 105/2015 riporta un elenco di 48 sostanze o famiglie di sostanze pericolose specifiche (ad esempio cloro, metanolo, ossigeno, prodotti petroliferi).

Ai fini dell'assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/2015 occorre dapprima verificare se le sostanze/miscele detenute appartengono all'elenco di cui alla parte 2; altrimenti è necessario verificare se tali sostanze/miscele appartengono alle categorie di pericolo di cui alla parte 1. Se in entrambi i casi non sono superate le rispettive soglie, si applica la regola delle sommatorie.

 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
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