Quarant’anni di “Seveso”

29 giugno 2016

Quest’anno ricorre il 40° anniversario del disastro ambientale avvenuto il 10 luglio 1976 a Seveso (cittadina a nord di Milano), dovuto alla fuoriuscita di una nube tossica di diossina dallo stabilimento chimico dell’ICMESA. L’evento ebbe gravissime conseguenze, i vegetali investiti dalla nube si disseccarono a causa dell'alto potere diserbante della diossina e migliaia di animali furono contaminati. Nell'immediato l'effetto sull'uomo fu la comparsa di una dermatosi (cloracne) in centinaia di individui esposti alla diossina, mentre le principali conseguenze furono evidenti negli anni successivi (tumori totali, tumori emolinfopoietici, tumore della mammella). Tuttora le persone che erano state  maggiormente esposte alla nube tossica mostrano livelli di diossina nell'organismo superiori al resto della popolazione.

A seguito di questo incidente è iniziato a livello europeo il processo di regolamentazione finalizzato alla prevenzione dei Rischi di Incidenti Rilevanti (RIR), che ha visto l’emanazione di diverse Direttive, dalla prima del 1982 (Seveso I) all’attuale Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita in Italia dal D.Lgs. 105/2015.

L’assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso si basa su un meccanismo che tiene conto dei massimi quantitativi di sostanze e miscele presenti e delle loro caratteristiche di pericolosità, secondo il nuovo sistema di classificazione introdotto dal Regolamento CE n.1272/2008 e s.m.i. (cosiddetto CLP). Per ulteriori approfondimenti sull’assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso si rimanda alla pagina dedicata del sito.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

WP 20160504 101Gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (cosiddetti stabilimenti RIR) sono tenuti alla trasmissione della Notifica alle Autorità Competenti, a seguito della quale sono inseriti in un registro e sono suddivisi, in relazione ai massimi quantitativi detenuti, in stabilimenti di soglia inferiore e stabilimenti di soglia superiore; a maggio 2016 risultano presenti sul territorio piemontese 78 stabilimenti RIR, di cui 44 di soglia superiore.

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Tali stabilimenti appartengono a comparti produttivi e merceologici diversificati, quali ad esempio i depositi di GPL, quelli che effettuano stoccaggio e/o trattamento dei prodotti petroliferi, gli stabilimenti di chimica di base, degli intermedi, fine o farmaceutica, i depositi di esplosivi o di sostanze tossiche/fitofarmaci.

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I gestori degli stabilimenti RIR, oltre alla trasmissione della Notifica, devono redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed attuare il Sistema diGestione della Sicurezza (SGS); inoltre, per gli stabilimenti di soglia superiore è richiesta la redazione del Rapporto di Sicurezza (RdS).

Le attività sulla Seveso

La normativa “Seveso” prevede specifiche attività di controllo di tali stabilimenti, che consistono nelle verifiche ispettive sul SGS e nelle istruttorie tecniche del RdS, nonché attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza all’esterno degli stabilimenti. Arpa Piemonte partecipa a tali attività, sia come soggetto incaricato, sia a supporto di altri Enti, attraverso la struttura “Rischio industriale ed energia”.

Le verifiche ispettive sul SGS sono finalizzate ad accertare l’adeguatezza della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e la conformità del SGS adottato ai requisiti normativi, ad esempio relativamente alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori (dipendenti e di imprese terze), alla manutenzione degli elementi critici e alla gestione delle modifiche; tali ispezioni comprendono la verifica dei sistemi tecnici realizzati dai gestori per prevenire e/o mitigare gli eventi incidentali esaminati nell’analisi dei rischi.

documenti SGSLe verifiche sul SGS sono di competenza ministeriale per gli stabilimenti di soglia superiore e di competenza regionale per gli stabilimenti di soglia inferiore; per questi ultimi la Regione Piemonte ne ha demandato l'effettuazione ad Arpa, che ha svolto dal 2000 ad oggi circa 300 verifiche, secondo una pianificazione triennale.

Le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza (RdS) sono affidate al Comitato Tecnico Regionale, composto da rappresentanti di vari enti, tra cui Arpa, Regione e Vigili del Fuoco, e sono finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure tecnico-impiantistiche adottate per la prevenzione e/o mitigazione degli incidenti rilevanti. Le istruttorie consistono nella valutazione dell’analisi dei rischi di incidenti rilevanti predisposta dai gestori, in termini di ipotesi incidentali e relativi scenari (dispersione tossica, incendio, esplosione, contaminazione ambientale), stima delle frequenze di accadimento e delle distanze di danno. I gestori hanno l’obbligo di aggiornare il RdS ogni cinque anni e, ad oggi, sono state svolte almeno due istruttorie del RdS per quasi tutti gli stabilimenti di soglia superiore.  

Le verifiche sul SGS e le istruttorie dei RdS si concludono con l’individuazione da parte delle autorità di controllo di prescrizioni e raccomandazioni, di tipo impiantistico e gestionale, per il miglioramento della sicurezza degli stabilimenti.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, la normativa prevede la redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE), ed il loro aggiornamento triennale, al fine di definire le procedure di intervento in caso di incidente, per la protezione della popolazione e dell’ambiente. Le attività inerenti i PEE sono in capo alle Prefetture, che in Piemonte si avvalgono di gruppi di lavoro costituiti da Arpa, Regione e Vigili del Fuoco; in particolare Arpa fornisce il proprio supporto specialistico soprattutto per quanto riguarda la definizione dell’area di pianificazione, effettuata sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di incidenti rilevanti predisposta dagli stabilimenti.

Carta delle aree di pianificazione dell’emergenza esterna di un polo industriale

cartografia PEE

La normativa Seveso stabilisce, altresì, che nelle zone interessate dagli stabilimenti RIR si applichino requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze. Arpa Piemonte può essere chiamata a esprimere pareri di compatibilità territoriale e ambientale nell’ambito dell’elaborazione, da parte degli enti territoriali, degli strumenti di pianificazione del territorio, secondo i requisiti del D.M. LLPP 9 maggio 2001 e della D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010. Tale attività consiste nella valutazione della compatibilità tra gli impatti potenziali derivanti dagli scenari incidentali ipotizzati dai gestori degli stabilimenti RIR e le vulnerabilità territoriali e ambientali presenti nelle aree limitrofe.

Sovrapposizione tra l’inviluppo delle aree di danno e le categorie territoriali

L’esperienza maturata da Arpa Piemonte nell’applicazione della normativa “Seveso” dal 2000 ad oggi è periodicamente illustrata nell’ambito di specifici convegni, seminari e corsi di formazione, e condivisa con altre realtà nazionali ed internazionali. Ad esempio, nel 2014 l'Agenzia ha ospitato due delegazioni nell'ambito del progetto EuropeAid, per il supporto alle Autorità turche nell’implementazione della Direttiva Seveso nella loro legislazione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina tematica del sito

Consulta la sezione dedicata sul portale Ambiente in Piemonte

 

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